Interessante sentenza emessa di recente dal tribunale di Foggia a conferma di una tendenza giurisprudenziale ormai consolidata.
Nel merito, la natura delle tabelle millesimali non rileva se la modifica serve a determinare la correzione di un errore di formazione o l’aggiornamento ad un nuovo status di consistenza delle unità immobiliari modificatesi nel tempo.
La natura negoziale delle tabelle millesimali vincolano i partecipanti in relazione al reciproco obbligo di partecipazione e di assunzione di diritti e doveri mentre la determinazione delle quote proporzionali tra i partecipanti residua in un aspetto tecnico volto ad accertare l’obiettiva convergenza tra i valori effettivi delle singole unità ed il valore proporzionale ad esse attribuite nelle tabelle, elemento che non rientra nell’alveo del potenziale vizio del consenso dei partecipanti.
In virtù di quanto ormai consolidato in giurisprudenza quindi la necessità di approvare con l’unanimità nuove tabelle millesimali è ricondotta a fattispecie residuali e di rara attualità.
